RADON

RADON: Il Titolo IV (sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti) del D.Lgs. 101/2020 è stato parzialmente modificato dal Capo II del D.Lgs. 203/2022 e individua una nuova misura a capo del datore di lavoro consistente nella individuazione di un esercente che si occupa delle questioni di radioprotezione, tra cui il radon. L’esercente può ance coincidere con il datore di lavoro. L’esercente è ‘una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni’

Scatta quindi l’obbligo per l’esercente (che può essere anche il datore di lavoro) di effettuare misurazioni della concentrazione media annua di RADON negli ambienti interrati e a piano terra dei luoghi di lavoro e, se i livelli risultano superiori a quelli consentiti, scatta anche l’obbligo di ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’esperto in interventi di risanamento (art. 15) da implementare entro due anni dal rilievo.

L’esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni (del radon) nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili se necessarie. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’art. 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

L’esercente deve inoltre garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive. A tal fine deve ripete le misurazioni con cadenza quadriennale.

L’obbligo è in vigore da subito.

Siamo abilitati all’effettuazione di misure di radon e progettazione degli interventi di risanamento

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